Ordinanza M.I. 03.03.2021, n. 53
1. Ciascuna sottocommissione d'esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Dlgs 62/2017, a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti.
3. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi.
4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 del Dlgs 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 8, lettera b).
5. La sottocommissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione di cui al comma 4, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame.
6. I presidenti di commissione trasmettono al competente USR un'apposita relazione, sulla base di un form telematico disponibile su "Commissione web", contenente osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché eventuali proposte migliorative dell'esame di Stato.
7. Il coordinatore regionale dei Dirigenti tecnici, anche avvalendosi degli elementi forniti dai Dirigenti tecnici che hanno svolto l'attività di vigilanza, predispone una relazione conclusiva sull'andamento generale dell'esame di Stato. Tale relazione è trasmessa contestualmente al competente USR, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e al Coordinatore della struttura tecnica esami di Stato.
8. I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dell'attestato di credito formativo per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono in esito all'esame di Stato, nonché dei diplomi e dell'allegato Curriculum dello studente di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88; nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente/coordinatore a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna degli stessi. Il dirigente/coordinatore provvede altresì al rilascio dell'attestato di credito formativo ai candidati con disabilità che non hanno sostenuto la prova d'esame.
9. I certificati rilasciati dai dirigenti/coordinatori delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati - a seguito della Direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Tale dicitura non deve essere apposta sull'originale del diploma di superamento dell'esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio.
10. Per i candidati che hanno superato l'esame EsaBac ed EsaBac techno, le istituzioni scolastiche producono il certificato provvisorio attraverso il sistema SIDI.
11. Al termine dell'esame, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione provvede a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame. Per l'esame EsaBac ed EsaBac techno, il diploma di Baccalauréat è consegnato in tempi successivi.
12. Le istituzioni scolastiche rilasciano inoltre, per tutti i percorsi di studio, il Supplemento Europass al certificato; i Supplementi sono resi disponibili alle scuole nell'apposita area SIDI Gestione alunni - Esami di Stato - Adempimenti finali. Ciascun certificato sarà precompilato in automatico con i dati dell'istituzione scolastica, del diplomato e con il riferimento al numero di diploma di cui costituisce un supplemento. Le istituzioni scolastiche non apportano modifiche al certificato e lo consegnano allo studente diplomato, come da nota direttoriale 1 giugno 2016, prot. n. 5952.