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Ordinanza M.I. 03.03.2021, n. 53

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 26 - Svolgimento dei lavori in modalità telematica

1. Anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 31, commi 2 e 3:

a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all'articolo 8 e all'articolo 20, comma 2, i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in videoconferenza;

b) qualora ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, il dirigente/coordinatore prima dell'inizio della sessione d'esame - o, successivamente, il presidente della commissione - comunica tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;

c) nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza.

2. Nell'ambito della verbalizzazione di cui all'articolo 23 è altresì riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.