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Ordinanza M.I. 03.03.2021, n. 53

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 6 - Sedi dell'esame

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Dlgs 62/2017 sono sedi dell'esame per i candidati interni le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione da essi frequentate. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono sedi di esame, in relazione al corso annuale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) sub ii., le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l'esame di Stato.

2. Per i candidati esterni, sono sedi di esame le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi sono assegnati. Ai candidati esterni che hanno compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere l'esame in istituzioni scolastiche paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

3. I candidati esterni sono assegnati alle sedi d'esame secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 3, del Dlgs 62/2017 e al paragrafo 3 della nota direttoriale 6 novembre 2020, n. 20242.