IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza M.I. 03.03.2021, n. 53

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 7 - Assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni

1. Il dirigente/coordinatore dell'istituzione scolastica sede d'esame verifica le domande e i relativi allegati e, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento è effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il dirigente/coordinatore è tenuto a comunicare immediatamente all'USR eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

2. Dopo il perfezionamento della procedura di assegnazione di cui all'articolo 6 comma 3, il dirigente/coordinatore associa i candidati esterni, assegnati all'istituzione scolastica statale o paritaria dall'USR, alle diverse sottocommissioni dell'istituto. A ogni singola sottocommissione non possono essere complessivamente associati più di trentacinque candidati.

3. Negli indirizzi di studio nei quali la disciplina caratterizzante è associata alla classe di concorso generica "A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i candidati esterni sono assegnati alle sottocommissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel curricolo del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui sono abbinati.