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Ordinanza M.I. 03.03.2021, n. 53

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 8 - Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza

1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente/coordinatore prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore - o il presidente della commissione - dispone la modalità d'esame in videoconferenza.

2. L'esame in videoconferenza è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza.