Ordinanza M.I. 03.03.2021, n. 53
Formula iniziale
Il Ministro Dell'istruzione
Visto l'articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", il quale prevede che "in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica... con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41";
Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l'articolo 1;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005", e in particolare l'articolo 12;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante "Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione" e in particolare l'articolo 7, comma 2;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e in particolare l'articolo 32;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica";
Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l'articolo 73, comma 2-bis e l'articolo 87, comma 3-ter;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo21, della legge 15 marzo 1999, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169", ed in particolare l'articolo 14, comma 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89";
Vista la direttiva 15 luglio 2010, n. 57, recante "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, concernente le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, col quale sono state adottate le "Linee guida" per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali come riordinati dal citato DPR 87/2010 e i percorsi di Istruzione e formazione professionale, di seguito denominati percorsi di IeFP;
Vista la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di "Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno";
Vista la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di "Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95 recante "Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto- ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese)";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614, recante "Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso Istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto «Esabac Techno» (rilascio del duplice diploma italiano e francese, dell'Esame di Stato di Istituto tecnico e del Baccalaureat tecnologico");
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 384, recante "Disposizioni per lo svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac techno"
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 22 giugno 2020, n. 35 recante "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92"
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, recante "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88, concernente l'adozione del modello del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e il modello del curriculum dello studente;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante "Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39";
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 9 ottobre 2020, n. 134, recante "Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2020, n. 182, recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";
Vista la nota direttoriale 6 novembre 2020, n. 20242 avente ad oggetto "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2020/2021 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione";
Attesa la necessità di emanare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 1 del decreto legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, per l'anno scolastico 2020/2021, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Sato conclusivi del secondo ciclo di istruzione;
Ritenuta necessario, ai fini della verifica degli apprendimenti e della valutazione dell'impatto sul sistema generale di istruzione della pandemia e delle conseguenti misure adottate, procedere allo svolgimento delle prove INVALSI, in tutti i casi in cui la situazione pandemica lo consenta;
Considerata la necessità di stabilire modalità di espletamento dell'esame di Stato che tengano conto dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica durante gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, nonché delle modalità di svolgimento dell'attività scolastica nei territori, anche avendo riguardo alla diversità di equilibrio tra attività didattica svolta in presenza e in forma di didattica digitale integrata;
Valutato di configurare l'esame di Stato in sostanziale continuità con quanto previsto per l'anno scolastico 2019/2020, prevedendo lo svolgimento di un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente, in luogo delle prove d'esame di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
Ritenuta di diramare con successive indicazioni le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza, condivise con le OO.SS., sentite le autorità competenti;
Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 22 febbraio 2021, e il conseguente parere approvato nella seduta plenaria n. 54 del 26 febbraio 2021;
Ritenuta di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
Ritenuta di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia:
a. di non accogliere la proposta di modifica dell'articolo 17, comma 2, lettera c), in quanto la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" ha abrogato l'articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonché gli articoli 2, comma 4, e 17, comma 10, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
b. di non accogliere la proposta di modifica dell'articolo 17, comma 3, in quanto si ritiene congruo l'inserimento di indicazioni dettagliate con riferimento alla prova d'esame;
c. di non accogliere la proposta di modifica dell'articolo 18, comma 1, lettera a), in quanto si ritiene opportuno inserire le date ivi indicate;
d. di non accogliere la proposta di modifica dell'articolo 18, comma 1, lettera c), in quanto precisa quanto disposto dall'articolo 17, comma 3;
e. di non accogliere la proposta di integrazione dell'articolo 18, poiché il riferimento alle competenze e alle conoscenze afferenti all'Educazione civica è compreso nella previsione di cui all'articolo 17, comma 2, lett. c);
f. di accogliere parzialmente la proposta di modifica dell'articolo 22, comma 1, con l'inserimento delle parole "debitamente certificata";
g. di non accogliere la proposta di modifica dell'articolo 24, in quanto le indicazioni tecniche relative al Curriculum dello studente e al Supplemento Europass saranno rese note con eventuali successive note contenenti istruzioni;
h. di non accogliere la proposta di modifica con riferimento alla "griglia di valutazione del colloquio" di cui all'allegato B, tenuto conto della natura trasversale degli indicatori forniti.
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