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Ordinanza M.I. 03.03.2021, n. 54

Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.

Formula iniziale

Visto l'articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023", il quale prevede che "In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica... con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41";

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore" e, in particolare, l'articolo 4, comma 10;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certifìcazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l'articolo 1;

Visto l'articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425";

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2007, concernente il compenso spettante al presidente e ai commissari dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, recante "Disposizioni per la nomina dei componenti le commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione";

Assunta la necessità di emanare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, per l'anno scolastico 2020/2021, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, disposizioni concernenti le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

Valutata la necessità di prevedere la composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 22 febbraio 2020, e il conseguente parere approvato nella seduta plenaria n. 54 del 26 febbraio 2021;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI, relativa all'indicazione della data entro la quale i consigli di classe sono chiamati a designare i commissari, in quanto la tempistica del procedimento di formazione delle commissioni è demandata a successiva nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;

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