Ordinanza M.I. 29.03.2021, n. 106
Capo I - Disposizioni generali
1. Il personale docente ed ATA invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale - Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione - attraverso il portale Istanze on line del sito del Ministero dell'istruzione (d'ora in avanti "MI"). A tal fine, nell'apposita sezione del sito - Mobilità - saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria.
2. La procedura di cui al comma 1 è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate nei termini. Le domande presentate, dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale ATA o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere prodotte su modello cartaceo ed inviate all'Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande per il proprio ruolo. L'Ufficio territorialmente competente provvede all'acquisizione della domanda a sistema, ove previsto.
3. Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza è disciplinato dal CCNI 2019, è tenuto a presentare domanda cartacea all'Ufficio scolastico regionale - Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell'assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell'impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l'assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.
4. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Regione Val d'Aosta, per il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Ufficio territoriale competente per la provincia di Torino, che provvede all'acquisizione della domanda a sistema entro i termini di cui all'articolo 2.
5. Le domande devono contenere le seguenti informazioni:
a) generalità dell'interessato;
b) indicazione dell'istituzione scolastica di titolarità o della provincia. I docenti titolari sui posti per l'istruzione degli adulti devono indicare nello spazio riservato all'istituzione scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale compreso nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263. I docenti che non hanno ottenuto una sede di titolarità a seguito dei movimenti dell'anno scolastico 2020/21 (articolo 2 comma 4 del CCNI 2019) devono indicare la provincia di assunzione.
c) per i docenti dei percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, la classe di concorso di titolarità, come determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di confluenza sintetica che sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito del MI - Mobilità.
6. Le domande del personale ATA devono contenere le seguenti informazioni:
a) generalità dell'interessato;
b) indicazione dell'istituzione scolastica o della provincia di titolarità.
7. Nell'apposita sezione del modulo-domanda devono essere elencati i documenti allegati. I docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al punto II dell'articolo 13 del CCNI 2019 devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità.
8. Il personale docente e ATA è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle Istanze on line del sito del MI nella sezione Mobilità.
9. Il personale docente e ATA che effettua la mobilità è tenuto ad utilizzare, in caso di presentazione della domanda in formato cartaceo, gli appositi moduli disponibili sul sito del MI nella sezione Mobilità.
10. Il personale educativo è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle Istanze on line del sito del MI nella sezione Mobilità.
11. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
12. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l'indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal CCNI 2019, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande di cui all'articolo 2.
13. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.
14. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell'apposita casella del modulo-domanda.
15. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato all'articolo 4.
16. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l'annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest'ultima, alla provincia corrispondente alla medesima.