Ordinanza M.I. 29.03.2021, n. 106
Capo I - Disposizioni generali
1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, i cui principi generali determinano il trattamento dei dati sensibili personali.
2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza, all'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico.