Ordinanza M.I. 29.03.2021, n. 106
Capo II - Personale docente
1. I posti in organico nella scuola dell'infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno e i posti delle scuole ospedaliere) sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L'organico assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l'indicazione dell'istituzione scolastica alla quale è amministrativamente assegnato l'organico medesimo, come individuata nel Bollettino Ufficiale quale "Sede di organico-esprimibile dal personale docente". I posti speciali sono assegnabili solo a quanti avranno espresso l'indicazione del titolo che dà diritto ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale.
2. Nelle preferenze sintetiche di comune o di distretto o di provincia i posti delle scuole ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità ad insegnare sui medesimi. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alle sedi dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
3. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all'interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.