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Ordinanza M.I. 29.03.2021, n. 106

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/22.

Capo II - Personale docente

Art. 12 - Posti nell'organico della scuola primaria

1. I posti per l'insegnamento della lingua inglese istituiti nell'ambito dell'organico dell'autonomia sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dal contratto sulla mobilità, attraverso l'espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di organico. Il docente che insegna la lingua inglese nell'ambito del proprio modulo svolgendo attività di "specializzato", che intenda continuare a svolgere tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua inglese istituiti nell'ambito dell'organico dell'autonomia. Il docente interessato deve compilare l'apposita sezione del modulo-domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l'insegnamento della lingua inglese nell'ambito dell'organico dell'autonomia richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti nell'ambito dell'organico dell'autonomia richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l'ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest'ultima indicazione, ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e, successivamente, in relazione agli altri posti dell'organico eventualmente vacanti e disponibili. L'aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l'insegnamento della lingua inglese istituiti nell'ambito dell'organico dell'autonomia; in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il codice della sede di titolarità, ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per l'insegnamento della lingua inglese. Tale plesso è individuabile nel Bollettino Ufficiale delle scuole con la dicitura "Sede di organico-esprimibile dal personale docente". Il trasferimento a domanda tra i posti dell'organico dell'autonomia (da comune a lingua inglese o viceversa) nella propria scuola avviene con le modalità previste dall'allegato 1 del contratto sulla mobilità.

2. L'organico assegnato agli istituti comprensivi - ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese - è richiedibile mediante l'indicazione del plesso al quale è amministrativamente assegnato l'organico medesimo ovvero mediante l'indicazione della preferenza sintetica che comprenda tale plesso.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chieda il passaggio di ruolo sui posti dell'organico sede, ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese.

4. Nella preferenza sintetica di comune o distretto o provincia i posti speciali presenti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo a insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale.

5. I posti delle sezioni ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità a insegnare sui medesimi; il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alle sedi dei distretti o comuni o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.

6. I posti di insegnamento per adulti presso i CPIA sono indicati mediante preferenza puntuale di sede di organico (ex CTP) o mediante indicazione di disponibilità in caso di preferenza sintetica di comune o distretto o provincia. In caso di CPIA interprovinciali, il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico; nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA, le preferenze espresse vengono considerate nel movimento interprovinciale.

7. I posti delle sedi carcerarie sono assegnati direttamente dagli Uffici territorialmente competenti previa pubblicazione all'albo della relativa graduatoria. In assenza di domande da parte del personale fornito del prescritto titolo, al fine di rendere disponibili tutti i posti vacanti per le assunzioni in ruolo, prima delle operazioni di mobilità gli Uffici scolastici territorialmente competenti procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie, vacanti e disponibili, ai docenti attualmente utilizzati per almeno due anni, compreso l'anno in corso, sulle predette sedi. In tal caso, l'eventuale altra domanda di mobilità presentata dal suddetto personale docente viene annullata dall'Ufficio competente. Gli aspiranti al passaggio devono produrre apposita domanda cartacea all'Ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (articolo 25, comma 3, del CCNI 2019).

8. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all'interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.