Ordinanza M.I. 29.03.2021, n. 106
Capo II - Personale docente
1. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) anche per più province. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio di cattedra può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo è formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre. A tal fine, l'ottenimento del passaggio va comunicato dall'Ufficio competente all'Ufficio territoriale di titolarità del docente in tempo utile per queste operazioni.
2. Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.
3. Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.
4. Il personale in possesso delle previste abilitazioni può chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per ciascuna delle classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93. Il passaggio di cattedra o di ruolo verso la nuova classe di concorso A023 è consentito unicamente al personale in possesso, alla data della presente ordinanza, dei titoli di cui decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92.
5. Nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell'istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso A- 53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A- 30, A-56, in possesso dei titoli di cui all'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, per la classe di concorso A-55, dei titoli di servizio ivi previsti. Sono inoltre abilitati per le predette classi di concorso gli assunti in ruolo dalle corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale 23 febbraio 2016, n. 106.