Ordinanza 29.03.2021, n. 107
1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità dell'interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 4 giugno 2021.
3. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso, deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione, la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.