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Decreto M.I. 05.11.2021, n. 325

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. (G.U. 22.02.2022, n. 44)
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Oggetto

Art. 2 -  Definizioni

Art. 3 -  Requisiti di ammissione e articolazione del concorso

Art. 4 -  Commissioni giudicatrici

Art. 5 -  Prova scritta per i posti comuni e di sostegno

Art. 6 -  Prova orale

Art. 7 -  Valutazione delle prove e dei titoli

Art. 8 -  Predisposizione delle prove. Commissione nazionale

Art. 9 -  Programmi di esame

Art. 10 -  Titoli valutabili e relativo punteggio

Art. 11 -  Graduatorie di merito regionali

Art. 12 -  Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi

Art. 13 -  Disposizioni transitorie

Art. 14 -  Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano

Art. 15 -  Ricorsi

Art. 16 -  Norme di salvaguardia

Formula iniziale

IL MINISTRO

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3bis della legge 27 dicembre 1997, n.449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell'Istruzione la disciplina delle modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

Visto la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, "all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione", l'articolo 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonché l'articolo 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e in particolare l'articolo 1, in base al quale la scuola dell'infanzia "contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese"; l'articolo 5, che introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalità della scuola primaria, superando quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, articolo 1, in base al quale "l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e in particolare l'articolo 25, in merito all'accesso all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

Visto la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;

Visto la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. "GDPR";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, recante "Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario" ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 327, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove di esame e i relativi programmi";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 329, recante "Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del

personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno";

Visto l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 330, concernente "Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 200, concernente "Tabella dei titoli valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno";

Visto la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre 2016, n. 5388, e le altre conformi, con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;

Ravvisata la necessità di procedere alla revisione dei citati decreti ministeriali 9 aprile 2019, n. 327 e 20 aprile 2020, n. 200 alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di un più agile espletamento delle procedure concorsuali;

Considerato che l'articolo 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede che ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente possano partecipare esclusivamente i candidati muniti del titolo di abilitazione all'insegnamento per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto e, per i posti di sostegno, i soli candidati muniti del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

Visto la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);

Acquisito il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 65 del 4 novembre 2021;

Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del CSPI relativa all'articolo 3, comma 1, in quanto già prevista nel testo;

Ritenuto di accogliere le richieste del CSPI che non appaiono in contrasto con le norme vigenti in materia e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di prevedere l'esonero dal servizio per i componenti delle commissioni esaminatrici, trattandosi di ipotesi non prevista dalla normativa vigente;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di aumentare la durata della prova scritta da 100 a 120 minuti, in quanto la tempistica prevista appare congrua e sufficiente in relazione alle prove previste ed analoga alle procedure già espletate;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI relativa all'articolo 8, comma 1, trattandosi di termine congruo in relazione alla tipologia delle prove;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI relativa all'articolo 11, comma 3, in quanto l'articolo 59, comma 10, lett. d) del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede espressamente che la graduatoria sia formulata nel limite dei posti messi a concorso;

Ritenuto di non dover modificare l'Allegato B relativo alla valutazione dei titoli in quanto coerente ed omogeneo con analoghe procedure;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

Decreta

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, nonché le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio;

2. I concorsi sono banditi con frequenza annuale, nelle regioni e per i ruoli nei quali si preveda un'effettiva vacanza e disponibilità di posti nell'organico dell'autonomia.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a. Ministero: Ministero dell'istruzione;

b. Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

c. Decreto Legge: decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106;

d. Docenti di sostegno: docenti specializzati nel sostegno agli alunni con disabilità.

e. USR: ufficio scolastico regionale;

f. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;

Art. 3 - Requisiti di ammissione e articolazione del concorso

1. Ai sensi della legislazione vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure per i posti comuni di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:

b.1 per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;

b.2 per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

2. Per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

4. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 5, nella prova orale di cui all'articolo 6 e nella successiva valutazione dei titoli.

Art. 4 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria sono costituite con decreto del dirigente preposto all'USR responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, con riferimento ai requisiti di cui al decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 329.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al primo periodo dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dall'articolo 404, comma 12, del Testo Unico. In conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 8.

Art. 5 - Prova scritta per i posti comuni e di sostegno

1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'articolo 12 sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based distinta per ciascuna procedura. La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. La prova scritta di cui al comma 1 è composta da cinquanta quesiti vertenti sui programmi di cui all'articolo 9 del presente decreto, così ripartiti:

a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia;

b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità;

c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

4. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative al medesimo insegnamento e tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Art. 6 - Prova orale

1. I candidati che, ai sensi del successivo articolo 7 hanno superato la prova di cui all'articolo 5, sono ammessi a sostenere la prova orale.

2. La prova orale per i posti comuni è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A di cui all'articolo 9 del presente decreto e valuta la padronanza delle discipline nell'ambito dell'unitarietà dell'insegnamento e dell'attività educativa, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al comma 5.

5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue nonché della specifica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.

Art. 7 - Valutazione delle prove e dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.

2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti.

3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 6 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 8. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.

4. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all'articolo 10 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

Art. 8 - Predisposizione delle prove. Commissione nazionale

1. I quesiti delle prove di cui all'articolo 5 sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una commissione nazionale, incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. Entro lo stesso termine dovranno essere pubblicati i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, redatti dalla medesima commissione.

2. Le tracce delle prove di cui all'articolo 6 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice di cui all'articolo 4, secondo i programmi di cui all'articolo 9. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

3. La commissione nazionale di cui al comma 1 è composta scegliendo tra professori universitari di I o II fascia, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'articolo 24, comma 3 lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo. Ai componenti della commissione si applicano le condizioni personali ostative all'incarico previste dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 329.

4. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione si provvede a definire la composizione della citata commissione nazionale.

Art. 9 - Programmi di esame

1. L'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica per ciascuna tipologia di posto:

a. il programma di esame comune;

b. il programma di esame specifico per ciascuna procedura concorsuale.

Art. 10 - Titoli valutabili e relativo punteggio

1. L'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali, per titoli ed esami, a posti per il reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e primaria, unitamente alla ripartizione dei relativi punteggi.

Art. 11 - Graduatorie di merito regionali

1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi.

2. Per gli insegnamenti per i quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati nel limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, insegnamento o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

6. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

7. Si applica quanto disposto all'articolo 399, commi 3 e 3 bis del Testo Unico.

Art. 12 - Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per una o più delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'articolo 3. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.

2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

3. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso è di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile.

4. Il contenuto dell'istanza di partecipazione è disciplinato dal bando, che indica altresì quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.

5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria per ciascuna delle procedure (infanzia / primaria / sostegno infanzia / sostegno primaria) per le quali si concorre, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

6. Ai sensi dell'articolo 400, comma 02, del Testo Unico, i bandi di concorso sono adottati con decreti del Direttore generale del personale scolastico, che provvede altresì alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.

7. I bandi disciplinano:

a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'articolo 3;

b. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;

c. l'organizzazione delle prove concorsuali;

d. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;

e. i documenti richiesti per l'assunzione;

f. l'informativa sul trattamento dei dati personali.

8. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero dei posti conferibili, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali.

9. I bandi dei concorsi emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

10. La riserva di cui al comma precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.

Art. 13 - Disposizioni transitorie

1. Per le procedure concorsuali indette con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498 non è prevista, in attuazione dell'articolo 59, comma 11, del Decreto Legge, la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione.

Art. 14 - Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'Allegato A alle specificità delle scuole dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.

2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15 - Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 16 - Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili.

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Allegato A -Programmi concorsuali

A.1 Parte generale

I candidati ai concorsi per posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, nonché per i posti di sostegno agli alunni con disabilità, devono essere in possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali correlati a1 posto specifico:

1. sicuro dominio dei contenuti dei campi di esperienza, delle discipline di insegnamento, e dei loro fondamenti epistemologici, come individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, al fine di realizzare una efficace mediazione metodologico-didattica, una sicura progettazione curricolare e interdisciplinare e di adottare opportuni strumenti di osservazione, verifica e valutazione degli alunni, nonché idonee strategie per il miglioramento continuo dei percorsi messi in atto;

2. conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell'apprendimento scolastico e della psicologia dell'educazione;

3. conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali finalizzate all'attivazione di una positiva relazione educativa, in stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nella sezione, nel plesso scolastico e con l'intera comunità professionale della scuola, anche realizzando esperienze di continuità orizzontale e verticale;

4. conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione all'obiettivo dell'inclusione scolastica;

5. competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento;

6. conoscenza dei principi dell'autovalutazione di istituto, con particolare riguardo a1l'area del miglioramento del sistema scolastico:

7. conoscenza della legislazione e della normativa scolastica, con riguardo a:

a. Costituzione della Repubblica italiana;

b. Legge 107/2015;

c. autonomia scolastica, con riferimento, in particolare, al dPR 275/1999, Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

d. ordinamenti didattici del primo ciclo di istruzione e del segmento da zero a sei anni:

- dPR 89/2009, Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

- DM 254/2012, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

- D.lgs 62/2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato;

- D.lgs 65/2017, Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;

- DM 742/2017, Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione:

e. governance delle istituzioni scolastiche (Testo Unico, Titolo I capo I);

f. stato giuridico del docente. contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e di prova (CCNL vigente; DM 850/2015 relativo all'anno di formazione e di prova per docenti neo-assunti);

g. compiti e finalità di Invalsi e Indire;

h. il sistema nazionale di valutazione (dPR 80/2013);

i. normativa generale per l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (disabili, con disturbi specifici di apprendimento e con BES non certificati):

- Legge 104/1992 (articoli di interesse);

- Legge 170/2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

- D.1gs 66/2017, Norme per la promozione de1l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;

l. Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (nota MIUR prot. n. 4233 del 19.02.2014);

m. Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (nota MIUR prot. n. 7443 del 18.12.2014);

n. Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al

cyberbullismo (nota MIUR prot. n. 2519 del 15.04.2015);

8. conoscenza dei seguenti documenti europei in materia educativa:

a. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

b. Raccomandazione del Consiglio de1l'Unione Europea, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018.

 

A.2 Scuola dell'infanzia

Il candidato deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e competenze rispondenti al profilo professionale delineato nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione e finalizzate a promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identita, dell'autonomia, della competenza.

Il candidato. attesa la specificità dei bambini e dei gruppi di cui st prende cura, deve possedere adeguate competenze al fine di:

- costruire "un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità";

- adottare uno stile educativo ispirato "a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, mediazione comunicativa. con una continua capacità di osservazione del bambino, di sostegno e incoraggiamento all'evoluzione dei suoi apprendimenti';

Inoltre il docente deve possedere adeguate competenze:

- progettuali, che "si esplicano nella capacita di dare senso e intenzionalità a spazi, tempi, routine e attività, promuovendo un coerente contesto educativo attraverso un'appropriata regia pedagogica";

- riflessive, orientate a1 "lavoro collaborativo, alla formazione continua in servizio, alla pratica didattica, al rapporto adulto con i saperi e la cultura";

- relazionali, finalizzate alla "costruzione di una comunità professionale ricca di relazioni, orientata all'innovazione e alla condivisione di conoscenze".

Il candidato, tenendo conto di quanto indicato nella parte generale, dovrà dimostrare adeguate conoscenze e competenze in merito ai sottoindicati argomenti:

Bambini, bambine, famiglie e contesti di sviluppo e apprendimento

- Pedagogia e storia della scuola dell'infanzia in Italia

- La condizione dell'infanzia nella società contemporanea

- La scuola dell'infanzia nella società contemporanea: identità, funzioni e compiti

- La società interculturale: le pratiche inclusi e per i bambini con cittadinanza non italiana

- La relazione scuola-famiglia

- L'attivazione di modalità e strategie per la prevenzione, l'individuazione e l'intervento precoce per i bambini con bisogni educativi speciali

- Il rapporto tra scuola, famiglia, servizi, territorio

- I diritti dei bambini e delle bambine nella Costituzione italiana e nelle Carte internazionali

- La cultura della scuola dell'infanzia e il dibattito pedagogico in Italia e in Europa, con particolare riferimento alla istituzione del sistema integrato dei servizi per bambini tra 0 e 6 anni (ECEC - Early Childhood Education and Care)

Il sistema integrato delle scuole dell'infanzia e la continuità educativa, con particolare riferimento a:

- scuole statali e scuole paritarie

- il decreto legislativo 65/2017 sul sistema integrato dei servizi di istruzione e di educazione per bambini da zero a sei anni: anticipi di iscrizione, rapporti tra nido e scuola dell'infanzia, sezioni primavera, poli per l'infanzia, formazione in servizio; la continuità con la scuola primaria e con la scuola secondaria di primo grado nell'ambito degli istituti comprensivi e nell'ottica di costruzione del curricolo verticale 3-14 anni

- La scuola dell'infanzia come comunità educativa: collegialità, lavoro in sezione e di team, coordinamento pedagogico

Il curricolo della scuola dell'infanzia:

- Gli ordinamenti della scuola dell'infanzia

- Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di Istruzione

- Finalità educative della scuola dell'infanzia, dimensioni dello sviluppo e sistemi simbolico- culturali

- Gli ambienti di apprendimento: organizzazione di spazi, tempi, materiali, gruppi, routine, attività di intersezione

- I campi di esperienza, i traguardi di sviluppo e la mediazione didattica

- Le competenze chiave nella scuola dell'infanzia

- Il primo approccio al plurilinguismo e all'insegnamento dell'italiano come L2

La professionalità docente:

- La relazione e la cura educativa

- Gli stili educativi e i processi di insegnamento- apprendimento

- La gestione dei gruppi, con particolare riferimento ai bambini anticipatari e ai bambini con bisogni educativi speciali

- Le attività di progettazione, osservazione, documentazione e valutazione

- La ricerca e la sperimentazione nella scuola dell'infanzia: esperienze, criteri e condizioni

- Le tecnologie informatiche e le loro potenzialità nella scuola dell'infanzia

L'autonomia scolastica:

- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)

- Collegialità e relazioni all'interno dell'istituzione scolastica e rapporti inter-istituzionali

- Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), i1 Rapporto di autovalutazione (RAV) e i piani di miglioramento.

 

A.3 Scuola Primaria

Il candidato deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e competenze rispondenti alle specifiche finalità della scuola primaria delineate nelle indicazioni nazionali per i1 curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

In particolare, il candidato deve:

- saper progettare un percorso didattico nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare a1 meglio le inclinazioni, esprimere le curiosita, riconoscere ed intervenire sulle difficolta. assumere sempre maggiore consapevolezza di sé. avviarsi a costruire un proprio progetto di vita;

- promuovere l'acquisizione dei traguardi di competenza relativi alle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali e alle competenze chiave europee;

- saper predisporre un ambiente di apprendimento idoneo a promuovere esperienze significative, a valorizzare le conoscenze degli alunni, a favorire l'esplorazione e la scoperta, a incoraggiare l'apprendimento collaborativo, a promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, a realizzare attivita didattiche in forma laboratoriale;

- attuare interventi finalizzati all'accoglienza e all'inclusione di ciascun alunno attraverso la predisposizione di percorsi personalizzati ed individualizzati e l'adozione di specifiche strategie organizzative e didattiche;

- promuovere le competenze sociali e di cittadinanza attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri, dell'ambiente e di partecipare da protagonisti alle scelte net diversi contesti di appartenenza.

Il candidato. tenendo conto di quanto indicato nella parte generale, dovrà dimostrare adeguate conoscenze e competenze in merito ai sottoindicati argomenti:

Caratteristiche e dinamiche dei diversi contesti di sviluppo e apprendimento (gruppo dei pan, famiglia, scuola, territorio)

- Pedagogia e storia della scuola primaria in Italia

- Teorie relative ai processi di apprendimento in contesti formali e informali

- Teorie relative alla relazione educativa: la relazione adulto-bambino, la relazione tra pari, la relazione tra alunni

- Gli stili di insegnamento e i modelli di conduzione de1l'azione didattica

- Modelli di riferimento, strategie e metodologie di intervento nella didattica inclusiva, con particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali

- Caratteristiche e bisogni della società interculturale: questioni linguistiche, sociali e culturali

- La funzione della scuola primaria nella società contemporanea ed i suoi rapporti con la famiglia e le agenzie educative

- Il disagio sociale, lo svantaggio socio-culturale e la prevenzione dell'insuccesso scolastico Didattica delle discipline e mediazione didattica

- Le discipline e la trasversalità dell'insegnamento

- Le competenze net diversi ambiti del sapere e le competenze chiave europee

- L'educazione al territorio, all'ambiente e allo sviluppo sostenibile

- Il plurilinguismo e l'apprendimento dell'italiano come L2

Progettazione didattica

- Conoscenza critica delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

- La scuola come ambiente di apprendimento

- Gli spazi e i materiali nella didattica

- Le metodologie didattiche

- Il ruolo del gruppo nell'apprendimento e nell'organizzazione didattica

- Didattica esperienziale e laboratoriale

- Teoria e modelli di didattica inclusiva e di didattica interculturale

- La valutazione formativa e sommativa relativa ai traguardi di competenze

- Gli strumenti per la documentazione didattica e la valutazione

Organizzazione della scuola primaria

- Il tempo scuola e la flessibilità organizzativa

- Gli anticipi di iscrizione nella scuola primaria

- La continuità orizzontale e verticale

- Rapporto scuola-territorio

Autonomia scolastica

- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)

- Collegialità e relazioni all'interno dell'istituzione scolastica e rapporti inter-istituzionali

- Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). il Rapporto di autovalutazione (RAV) e i piani di miglioramento.

 

A.4 Sostegno infanzia e primaria

Il docente per le attività di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria deve dimostrare di possedere conoscenze e competenze che permettano di favorire un sistema inclusivo in cui l'alunno e protagonista dell'apprendimento quali che siano le sue capacita, le sue potenzialità e le sue eventuali difficolta. A tal fine, possiede competenze finalizzate ad una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del team docente, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione.

Il candidato, in relazione al settore per cui concorre, deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e competenze con riferimento ai seguenti ambiti:

Ambito Normativo

È richiesta al candidato la conoscenza del sistema normativo relativo ai diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'inclusione scolastica.

In particolare, il candidato deve dare prova di conoscere le principali disposizioni normative riferite a1l'inclusione scolastica con riguardo alla disabilità, all'intercultura, ai disturbi specifici di apprendimento:

- Articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale, e i diritti delle persone handicappate

- ICF: Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, 2001

- Legge 3 marzo 2009, n. 18, Ratifica Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità

- Nota Miur del 4 agosto 2009, Linee Guida sull'integrazione degli alunni con disabilità

- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, Norme per la promozione de1l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

- Legge 8 ottobre 2010, n. 170, Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico

- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento allegate al decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011

- Disposizioni relative agli strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali

- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri - febbraio 2014

 

Ambito psicopedagogico e didattico

Il candidato deve dare prova di possedere adeguata conoscenza dei fondamenti generali di pedagogia speciale e didattica speciale, di psicologia dell'etñ evolutiva, psicologia dell'apprendimento scolastico, con riferimento allo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale, nonché possedere competenze pedagogico-didattiche finalizzate ad una didattica inclusiva centrata sui processi dell'apprendimento per:

- progettare e realizzare approcci didattici e forme efficaci di individualizzazione e di personalizzazione dei percorsi formativi in classi eterogenee per una gestione integrata del gruppo

- utilizzare strumenti di osservazione e di valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti nonché di certificazione delle competenze, anche al fine di facilitare i momenti di passaggio tra i diversi gradi di scuola

attuare modalità di interazione e di relazione educativa con i bambini e con gli alunni ai fini della promozione di comportamenti di prosocialità tra pari e tra membri di una comunità

- conoscere i contenuti dei campi di esperienza e delle discipline di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici essenziali, cost come delineati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, al fine di progettare percorsi di apprendimento finalizzati all'acquisizione delle competenze, anche utilizzando le nuove tecnologie

- utilizzare strumenti di osservazione ed esperienze di mediazione per la promozione dei processi di interazione comunicativa con gli alunni disabili, utilizzare strumenti compensativi e attivare misure dispensative a sostegno della mediazione didattica, conoscere ed utilizzare strumenti per l'individuazione di situazioni di rischio

- attivare positive relazioni scuola-famiglia per la costruzione di percorsi educativi condivisi e per la definizione del patto di corresponsabilità educativa

 

Ambito della conoscenza della disabilità e degli altri bisogni educativi speciali in una logica bio- psico-sociale

Il candidato deve dimostrare di saper lavorare in ambienti scolastici inclusivi, tenendo conto di tutte le forme di diversità. A tal fine, deve dar prova di conoscere le diverse tipologie di disabilità e di saper utilizzare le didattiche speciali per Ie disabilità sensoriali, intellettive e della comunicazione in modo da:

- osservare e valutare i1 funzionamento umano secondo l'approccio ICF dell'OMS (versione "ICF Children and Youth Version")

- costruire il Profilo Dinamico Funzionale, predisporre e attuare i Piani educativi individualizzati e i Piani didattici personalizzati attraverso l'uso dell'ICF

- attuare interventi psico-educativi nei disturbi relazionali, comportamentali e della comunicazione

- conoscere le interazioni tra componenti emotive, motivazionali e metacognitive nell'apprendimento

- per la scuola primaria, conoscere i codici comunicativi dell'educazione linguistica e del linguaggio logico e matematico al fine di utilizzare strategie di intervento metacognitivo nelle difficolta di apprendimento (lettura, problem solving, matematica, memoria, abilita di studio)

- per la scuola primaria, favorire la partecipazione degli alunni con disabilità alle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'INVALSI

 

Ambito organizzativo e della governance

Al fine di realizzare la governance dell'inclusione, il candidato deve possedere le seguenti competenze organizzative e relazionali:

- promozione di una cultura inclusiva che, a partire dall'ICF, valorizzi le diversità delle persone

- organizzazione di procedure finalizzate all'inclusione delle diversità nella classe e nel sistema scuola: accoglienza, integrazione, individuazione dei bisogni educativi speciali, attivazione di modalità organizzative in grado di rispondere alle esigenze di personalizzazione

- partecipazione alla costruzione di un curricolo inclusivo di istituto finalizzato all'individuazione degli elementi di essenzialità accessibili a tutti gli alunni e collaborazione alla stesura del Piano annuale di inclusività

- capacità di lavorare in gruppo con gli operatori della scuola e con le famiglie, con altri professionisti e con gli operatori dei servizi sociali e sanitari per la costruzione di partnership e alleanze e per la progettazione di percorsi o di piani personalizzati

- attivazione della opportuna flessibilità organizzativa in funzione dell'età degli alunni e della specifica disabilità (laboratori, classi aperte, attività di compresenza, utilizzo di esperti)

- conoscenza dei contesti informali di apprendimento e dell'associazionismo

- conoscenza del ruolo e delle funzioni dei CTI (Centri Territoriali di Inclusione), dei CTS (Centri Territoriali di supporto) e dei Gruppi per l'inclusione scolastica

Allegato B -Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, adottata ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

La valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i cinquanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

 

Tipologia Punteggio
A Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale
A.1 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posto comune per la scuola dell'infanzia o primaria
A.1.1 Abilitazione specifica, diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base del punteggio conseguito. Le abilitazioni il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,75 Punti
se p <_ 5: 0 punti
se p > 75:
p -75/2 punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi
A.1.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria ovvero attraverso altra laurea magistrale conseguita all'estero, riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, comporta l'attribuzione di ulteriori
Nel caso di abilitazioni per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.
Punti 18,75
A.2 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunne ed alunni con disabilità, per la scuola dell'infanzia o primaria
A.2.1 Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base del punteggio conseguito.
Le specializzazioni il cui punteggio non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,75
Punti
sep <_ 0 punti
sep > 75:
p -75/2 punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi
A.2.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione cui si è avuto accesso tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, comporta l'attribuzione di ulteriori
Nel caso di specializzazioni conseguite attraverso un unico percorso per più gradi, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.
Punti 12,50
B Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso
B.1 Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo) Punti 12,50
B.2 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese (si valuta un solo titolo) Punti 7,50
B.3 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A- 49 per scienze motorie (si valuta un solo titolo) Punti 7,50
B.4 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di II livello o diploma di conservatorio costituentetitolo di accesso alle classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56di ambito musicale (si valuta un solo titolo) Punti 7,50
B.5 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, non altrimenti valutati (per ciascun titolo) Punti 5
B.6 Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.2 (si valuta un solo titolo) Punti 5
B.7 Laurea triennale nelle classi di laurea L-22, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.3 (si valuta un solo titolo) Punti 5
B.8 Diploma accademico di I livello conseguito nei conservatori di musica di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009 n. 124 ovvero presso gli istituti superiori di studi musicali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 marzo2013, n. 243, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.4 (si valuta un solo titolo) Punti 5
B.9 Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5 (per ciascun titolo) Punti 3,75
B.10 Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi (per ciascun titolo) Punti 3,75
B.11 Ulteriore abilitazione sullo specifico posto (per ciascun titolo) Punti 5
B.12 Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005(per ciascun titolo) Punti 12,50
B.13 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia (per ciascun titolo) Punti 12,50
B.14 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (per ciascun titolo) Punti 12,50
B.15 Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM (per ciascun titolo) Punti 12,50
B.16 Diploma di specializzazione universitario, non altrimenti valutato di durata pluriennale (si valuta al massimo un titolo) Punti 2,5
B.17 Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità, per ciascun titolo
Il predetto titolo non è valutabile nelle procedure concorsuali sul sostegno se costituisce titolo di accesso. Viene valutato invece qualora si tratti di un ulteriore titolo di specializzazione.
Punti 5
B.18 Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un Paese UE (per ciascun titolo) Punti 3,75
B.19 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2 (per ciascun titolo) Punti 2,5
B.20 Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto, (per ciascun titolo e viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera) C1 Punti 3,75
C2 Punti 5
B.21 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale (per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici) Punti 1,25
B.22 Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23febbraio 2016, n. 92 Punti 3,75
C Titoli di servizio
C.1 Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto per cui si procede alla valutazione, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
L'insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale.
Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto.
Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Punti 1,25 per ciascun anno di servizio