Decreto M.I. 09.11.2021, n. 326
1. I candidati che, ai sensi del successivo articolo 6, hanno superato la prova di cui all'articolo 4, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale per i posti comuni è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A di cui all'articolo 8 del presente decreto e valuta la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.
3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.
4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 4, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al comma 5. L'Allegato A individua le classi di concorso per le quali è svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese, nonché della specifica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.