Decreto M.I. 09.11.2021, n. 326
1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.
2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 4 un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti.
3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 5 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.
4. Nei casi in cui l'Allegato A di cui all'articolo 8 preveda lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 5. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.
5. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'articolo 9 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 50 punti.