Decreto legge 06.11.2021, n. 152
Titolo I - Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del pnrr per il 2021
Capo IV - Procedure di spesa e controllo parlamentare
1. Per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «e locale» sono inserite le seguenti: «, dagli enti del sistema camerale».