Decreto legge 06.11.2021, n. 152
Titolo II - Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR
Capo I - Ambiente
1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto»;
b) al terzo periodo, dopo le parole «modalità operative» sono inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e le parole: «deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «istruzioni operative provvede»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.».
1-bis. Al fine di garantire la completa razionalizzazione delle disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico, all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «pannelli fotovoltaici» sono inserite le seguenti: «domestici e professionali non incentivati» e le parole: «fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono soppresse;
b) al quarto periodo, le parole: « previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia » e le parole: « un nuovo pannello » sono sostituite dalle seguenti: « nuovi pannelli »;
c) al sesto periodo, le parole: « Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE » sono sostituite dalle seguenti: « Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica, ».