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Decreto legge 06.11.2021, n. 152

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (G.U. 06.11.2021, n. 265)

Titolo II - Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR

Capo II - Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale

Art. 20 - Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;

b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:

«31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

31-ter. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio»;

c) al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.»;

d) al comma 33:

1) al primo periodo, le parole «per il restante 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti «per il 45 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.»;

2) all'ultimo periodo, dopo le parole «avvenga previa» sono inserite le seguenti: «verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonché del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e della»;

e) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

«42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021. 42-ter. Agli oneri di cui al comma 42- bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. 42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 139 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno»;

a) dopo il comma 139-bis è inserito il seguente:

«139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139- bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. »;

b) al comma 145 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al comma 139-ter.».

3. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli inter- venti finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit. Per le finalità di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.