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Decreto legge 06.11.2021, n. 152

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (G.U. 06.11.2021, n. 265)

Titolo II - Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR

Capo III - Scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari

Art. 24 - Progettazione di scuole innovative

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport, è prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso è indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l'attuazione delle misure della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

2. Il concorso di progettazione è articolato in due gradi. Il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1 così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o della loro inidoneità. L'intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del concorso di progettazione, così come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico- finanziari e tecnico-organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall'incarico. Al fine di rispettare i tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro euro 2.640.000,0015.

2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.16

2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2 - Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione.17

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 6.873.240 euro per l'anno 2022 e euro 11.486.360 euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 4.233.240 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e quanto a 2.640.000,00 euro per l'anno 2022 eeuro 11.486.360 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.18

4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione sono trasferite, per l'importo di euro 62.824.159,15, al Programma operativo complementare «Governance e Capacità istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale.

5. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 55, comma 1:

1) alla lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: « 1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinché il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all'efficace realizzazione delle attività; »;

2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole « del 12 febbraio 2021, » sono aggiunte le seguenti: « nonché dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, »; b) all'articolo 64, comma 6-sexies, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. ».

6-bis. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il termine di aggiudicazione previsto dagli obiettivi del Piano.19

15

Comma così modificato dall'art. 47, comma 3, lett. a), n. 1 e 2, D.L. 30.04.2022, n. 36, conv. con modif. da L. 29.06.2022, n. 79. Successivamente modificato dall'art. 24, comma 6, D.L. 24.02.2023, n. 13, conv. con modif. da L. 21.04.2023, n. 41.

16

Comma inserito dall'art. 47, comma 3, lett. b), D.L. 30.04.2022, n. 36, conv. con modif. da L. 29.06.2022, n. 79.

17

Comma inserito dall'art. 47, comma 3, lett. b), D.L. 30.04.2022, n. 36, conv. con modif. da L. 29.06.2022, n. 79.

18

Comma così modificato dall'art. 47, comma 3, lett. c), D.L. 30.04.2022, n. 36, conv. con modif. da L. 29.06.2022, n. 79.

19

Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, D.L. 29.12.2022, n. 198, conv. con modif. da L. 24.02.2023, n. 14. Successivamente così modificato dall'art. 7, comma 1, D.L. 10.05.2023, n. 51, conv. con modif. da L. 03.07.2023, n. 87.