Decreto legge 06.11.2021, n. 152
Titolo II - Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR
Capo IV - Servizi digitali e disposizioni in materia di crisi d'impresa
1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, di uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e di consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica, i benefici economici concessi da un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali possono essere erogati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. I servizi di progettazione, di realizzazione e di gestione del sistema informatico destinato all'erogazione dei benefici economici di cui al comma 1 sono svolti dalla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti il cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione del medesimo articolo, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per la gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefici, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché di remunerazione del servizio da parte delle amministrazioni pubbliche che intendono avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e di garantirne l'autosostenibilità a regime. Le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 determinano i casi di utilizzo della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle modalità di funzionamento stabilite dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della piattaforma di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche provvedono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni rilevati dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula, a titolo non oneroso, una o più convenzioni con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al fine di definire le modalità e i tempi di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici di cui al comma 1 del presente articolo nonché le modalità di accreditamento dei medesimi benefici.
6. Agli oneri derivanti dalla progettazione e dalla realizzazione dell'infrastruttura per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Quanto alla copertura degli oneri di gestione e funzionamento della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo e, per l'eventuale parte residua, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la quota riferibile al Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.