Decreto legge 06.11.2021, n. 152
Titolo II - Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR
Capo IV - Servizi digitali e disposizioni in materia di crisi d'impresa
1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, è istituito il « Fondo per la Repubblica Digitale », alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.
2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche allo scopo di migliorare i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione europea.
3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di inter- vento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del medesimo Fondo. Nel definire le modalità di intervento del Fondo si tiene conto del principio di omogeneità territoriale nazionale.
4. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì definiti le modalità di costituzione del Comitato strategico di indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso. Al predetto Comitato è affidato il compito di definire le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini e della coerenza con le linee strategiche. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati. La partecipazione ai Comitati di cui al presente comma non dà diritto a retribuzioni, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2022 e fino alla completa realizzazione dei progetti, il Comitato strategico di cui al comma 4 presenta annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sulla ripartizione territoriale del programma e degli interventi finanziati ai sensi del comma 2.
5. Alle fondazioni di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo è assegnato secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3, fino a esaurimento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito.
7. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.