Decreto legge 06.11.2021, n. 152
Titolo II - Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR
Capo IV - Servizi digitali e disposizioni in materia di crisi d'impresa
1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale.
2. L'assolvimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.
3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.
4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno otto anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso or- dinari per il trasferimento ad altro ufficio.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi.