Decreto legge 06.11.2021, n. 152
Titolo III - Gestioni commissariali, imprese agricole, e sport
Capo I - Gestioni commissariali e Alitalia
1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 9 relativamente alle modalità di approvazione del programma, qualora nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione della proposta di programma, ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;
c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, è individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il Commissario è nominato a titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il predetto decreto é, inoltre, definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto per- sonale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, dal 2022 al 2025, non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di 544.213 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Commissario può avvalersi, per le attività strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario può altresì avvalersi, in relazione a specifici interventi che richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per il più celere conseguimento degli obiettivi del programma, di altri Soggetti attuatori, quali concessionari di ser- vizi pubblici e società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Commissario si provvede alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati trasferiti.»;
d) al comma 13, primo periodo, le parole «e delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della cultura» e, al secondo periodo, dopo le parole «al predetto programma» sono inserite le seguenti: «e possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia connesso con le tematiche trattate»;
e) al comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Considerata la complessità della pianificazione e la necessità che, ai fini della VAS, siano previamente definiti i profili localizzativi e le azioni che, in ragione della loro pluralità e contestualità, sono suscettibili di generare effetti cumulativi e sinergici, può procedersi alla valutazione integrata della VAS con la VIA. In tal caso la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VAS e si conclude con un unico provvedimento.»;
f) dopo il comma 13-bis, sono inseriti i seguenti: «13-bis.1. Il Soggetto attuatore redige e trasmette al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area interessata dagli inter- venti, nonché delle altre attività di cui al comma 3, che è approvato con proprio provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio della realizzazione dei predetti interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il Commissario, in caso di mancata trasmissione del cronoprogramma nonché di mancato rispetto dello stesso, dispone, con proprio provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento.
13-bis.2. In caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di suoi stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del suddetto programma, nonché qualora sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario, informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società in controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, può proporre la revoca dell'incarico di Soggetto attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;
g) dopo il comma 13-quater è aggiunto il seguente: «13-quinquies. Gli interventi relativi alle aree del comprensorio BagnoliCoroglio, in ragione della loro particolare complessità e della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché le ulteriori misure di semplificazione e accelerazione previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021. ».
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il soggetto attuatore di cui all'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, consegna al nuovo Commissario il quadro degli interventi già realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con indicazione del Codice Unico di Progetto, dei relativi costi e fonti di finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi previsti.