Legge 23.11.2021, n. 178
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 3, le parole: «ai fini della prosecuzione delle indagini» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accertamento dei fatti» e le parole: «presso il fornitore con decreto motivato del giudice» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato,»;
alla lettera b):
al capoverso 3-bis, il terzo periodo è soppresso;
dopo il capoverso 3-ter è aggiunto il seguente: «3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.
1-ter. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, le parole: "indica le ragioni" sono sostituite dalle seguenti: "indica le specifiche ragioni"».
All'articolo 2:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All' articolo 2233-quater del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-quater. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni"».
All'articolo 6:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».