Circolare M.I. 14.10.2021, n. 1121
DPCM 23 settembre 2021 e DM 8 ottobre 2021 - rientro in presenza.
Come è noto, con decreto 23 settembre del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni torna ad essere quella svolta in presenza.
Con proprio decreto dell'8 ottobre u.s., il Ministro per la Pubblica Amministrazione dispone che a decorrere dalla medesima data, le pubbliche amministrazioni adottino le misure organizzative per il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa ed il rientro in presenza del personale dipendente.
Il medesimo decreto ministeriale, nelle more della successiva definizione degli istituti e delle modalità connesse al lavoro agile in sede di Contrattazione collettiva nazionale, stabilisce che l'accesso a tale modalità lavorativa avvenga a legislazione vigente e nel rispetto di precise condizionalità.
Conseguentemente:
1) la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è, a decorrere dal 15 ottobre p. v., in presenza nella sede di servizio per il personale preposto ad attività di sportello e di ricevimento degli utenti e dei settori preposti all'erogazione di servizi all'utenza, nonché per tutto il personale entro i successivi 15 giorni;
2) il ricorso al lavoro agile è decisione demandata a ciascun dirigente all'esito di una valutazione delle esigenze organizzative, operative e di sicurezza della struttura, anche connesse alla situazione sanitaria, ed è consentito nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 22 maggio 2017, n. 81 e della Direttiva del Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali sul lavoro agile presso il MIUR, 12 marzo 2018,
n. 15, anche mediante l'utilizzo, fino al 30 ottobre p.v., delle modalità semplificate;
3) Secondo quanto previsto dalla normativa citata, che si riporta in allegato alla presente, è necessaria quindi la sottoscrizione di un accordo (di cui si allega un format) che preveda:
a) L'individuazione di uno specifico progetto dal quale emergano obiettivi e contenuti della prestazione da rendere in modalità agile;
b) tempi e modalità di esecuzione della prestazione in modalità agile e della disconnessione del lavoratore dagli strumenti di lavoro;
c) eventuali fasce di contattabilità;
d) modalità e criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
4) deve essere garantita un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, rimanendo prevalente l'esecuzione della prestazione in presenza, per ciascun dipendente;
5) devono essere utilizzati strumenti tecnologici idonei a tutelare la riservatezza dei dati e delle informazioni trattate durante lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;
6) Deve essere predisposto un eventuale piano di smaltimento del lavoro arretrato;
7) Il personale dirigenziale e i responsabili dei procedimenti amministrativi sono tenuti a svolgere l'attività lavorativa prevalentemente in presenza.
Resta ferma la necessità di garantire, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni contenute nei vigenti protocolli di sicurezza, con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo delle mascherine, all'osservanza delle misure di distanziamento interpersonale ed al divieto di assembramento, alla preferenza da accordare allo svolgimento delle riunioni con modalità telematiche, ecc...
Come chiarito dalle richiamate disposizioni normative, il rientro in servizio entro il 15 ottobre p. v. non riguarda i c.d. lavoratori fragili che, ai sensi dell'articolo 2-ter della legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111, possono rendere - di norma - fino al 31 dicembre 2021, la prestazione lavorativa in smart working.
Al fine di evitare fenomeni di assembramento, in relazione alla situazione di ciascun ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni di trasporto pubblico locale, il dirigente potrà individuare fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.
Con D.P.C.M. 12 ottobre 2021, sono state adottate le linee guida previste dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, cui si rimanda affinché ciascun direttore generale, nella sua qualità di datore di lavoro, o il soggetto appositamente delegato, definisca le modalità più adeguate alle esigenze organizzative e logistiche della propria struttura per l'effettuazione dei controlli relativi al possesso del certificato verde da parte del personale e di tutti i soggetti che vi hanno accesso (inclusi: visitatori, dipendenti di imprese che hanno in appalto servizi della struttura, corrieri per la corrispondenza, ecc..) e con la sola eccezione degli utenti, ossia coloro che accedono alla struttura medesima per l'erogazione di un servizio da parte dell'amministrazione, nonché, fino alla predisposizione di specifico QRCODE e previa trasmissione della documentazione sanitaria al medico competente, dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
Nello stesso decreto sono, altresì, indicate le norme di condotta cui attenersi in presenza di un lavoratore non in possesso della certificazione verde e le eventuali conseguenze per il medesimo.
In tale contesto si fa presente che presso la sede centrale del Ministero dell'Istruzione i controlli previsti dal su citato D.P.C.M. 12 ottobre 2021, avverranno, in fase di accesso alla struttura di Viale Trastevere 76/A, con l'ausilio di un sistema automatico di lettura del codice della certificazione verde.
Le su descritte indicazioni saranno oggetto di revisione e/o integrazione a seguito delle eventuali nuove disposizioni che dovessero essere dettate dagli organi competenti.