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Decreto M.I. 27.10.2021, n. 310

Attività formative, procedure, criteri di verifica degli standard professionali, modalità di verifica in itinere e finale inclusa l'osservazione sul campo, struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale, nell'ambito del periodo di formazione e di prova ai sensi dell'articolo 59, comma 12 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Art. 2 - Personale docente tenuto al periodo di formazione e di prova

1. Il personale docente, assunto in esito alle procedure di cui all'articolo 59, comma 10 del decreto- legge n. 73 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, è tenuto ad effettuare il periodo di formazione e di prova:

a) al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;

b) in caso di richiesta di proroga del periodo di formazione e prova o di impossibilità a completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova.

2. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.