IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I. 27.10.2021, n. 310

Attività formative, procedure, criteri di verifica degli standard professionali, modalità di verifica in itinere e finale inclusa l'osservazione sul campo, struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale, nell'ambito del periodo di formazione e di prova ai sensi dell'articolo 59, comma 12 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Art. 3 - Servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova

1. Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.

2. Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

3. Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.