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Decreto M.I. 27.10.2021, n. 310

Attività formative, procedure, criteri di verifica degli standard professionali, modalità di verifica in itinere e finale inclusa l'osservazione sul campo, struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale, nell'ambito del periodo di formazione e di prova ai sensi dell'articolo 59, comma 12 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Art. 4 - Criteri per la verifica degli standard professionali del personale docente in periodo di formazione e di prova

1. Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare il possesso degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri:

a. possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

b. possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;

c. possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione;

d. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti alla funzione docente;

e. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettere a) e c), il dirigente scolastico garantisce la disponibilità per il docente neo-assunto del piano triennale dell'offerta formativa, del rapporto di autovalutazione (RAV) e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente neo-assunto redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell'azione didattica, la cui valutazione è parte integrante della procedura di cui agli articoli 13 e 14. La programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell'offerta formativa.

3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), sono valutate l'attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l'interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell'istituzione scolastica.

4. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera d), costituiscono parametri di riferimento il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ed il regolamento dell'istituzione scolastica.

5. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera e), si rinvia a quanto disposto all'articolo 5.