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Decreto M.I. 27.10.2021, n. 310

Attività formative, procedure, criteri di verifica degli standard professionali, modalità di verifica in itinere e finale inclusa l'osservazione sul campo, struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale, nell'ambito del periodo di formazione e di prova ai sensi dell'articolo 59, comma 12 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Art. 6 - Attività formative

1. Nel periodo di formazione e di prova, le attività formative hanno una durata complessiva di 50 ore a. organizzate in 4 fasi, come di seguito riportate:

b. incontri propedeutici e di restituzione finale;

c. laboratori formativi;

d. "peer to peer" e osservazione in classe;

e. formazione on-line;

f. visite a scuole innovative.

2. È fatta salva la partecipazione del docente alle attività formative previste dall'istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 1, comma 124 della legge n. 107 del 2015, sulla base di quanto previsto all'articolo 5.