IperTesto Unico IperTesto Unico

Delibera Consiglio dei Ministri 05.10.2021

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione. (G.U. 09.04.2022, n. 84)

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Ministro» e «Ministero», rispettivamente il Ministro dell'istruzione e il Ministero dell'istruzione;

b) «DGOSVI - MI», la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione;

c) «DGRUF - MI», la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione;

d) «DGEFID - MI», la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;

e) «Legge n. 107 del 2015», la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

f) «Decreto legislativo», il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

g) «Sistema integrato», il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa dalla nascita sino ai sei anni;

h) «Piano», il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione;

i) «Fondo», il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

l) «Intesa», l'intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

m) «Protocollo di intesa», il protocollo approvato in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 281 del 1997 per assicurare lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni e comuni con riferimento al Sistema integrato di educazione e di istruzione;

n) «Decreto di riparto», il decreto ministeriale di riparto del Fondo previsto dall'art. 4;

o) «Quota perequativa», la quota di risorse finanziarie destinata alle regioni e province autonome in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale dei posti dei servizi educativi disponibili, in applicazione del successivo art. 2, comma 3;

p) «Programmazione», la programmazione, di norma pluriennale, ad opera della regione o della provincia autonoma, degli interventi da finanziare, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comprensiva degli elementi da cui si evince l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento e corredata dalle schede riepilogative afferenti alle risorse delle singole annualità (allegato A);

q) «sezione primavera», il servizio educativo per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi;

r) «USR», l'ufficio scolastico regionale;

s) «Tavolo», il Tavolo paritetico composto da rappresentanti della regione, dell'USR e dell'ANCI regionale.