Delibera Consiglio dei Ministri 05.10.2021
1. In attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo, secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per assicurare lo scambio di dati e informazioni tra Ministero, regioni, province autonome ed enti locali è attivato il sistema informativo nazionale dei servizi educativi per l'infanzia cui aderiscono obbligatoriamente i servizi educativi autorizzati dagli enti locali corrispondenti alle tipologie di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo.
2. L'Anagrafe nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione si compone del sistema informativo nazionale dei servizi educativi per l'infanzia, dell'Anagrafe nazionale degli studenti, nella parte afferente alla scuola dell'infanzia, e dell'Anagrafe delle scuole dell'infanzia statali e paritarie, cui afferisce la rilevazione obbligatoria prevista dal Piano statistico nazionale.
3. Su proposta del Ministero, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 281 del 1997, il protocollo di intesa che definisce le modalità di funzionamento del sistema informativo di cui al comma 1, i presupposti per il corretto trattamento dei dati personali, le eventuali forme di raccordo con l'Anagrafe nazionale degli studenti, con l'Anagrafe delle scuole dell'infanzia di cui al comma 2, con i sistemi informativi regionali e i relativi tempi di adeguamento degli stessi al sistema nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 969, della legge n. 178 del 2020.