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Delibera Consiglio dei Ministri 05.10.2021

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione. (G.U. 09.04.2022, n. 84)

Art. 3 - Definizione degli interventi

1. Il Piano, nella sua articolazione quinquennale, prevede interventi, ciascuno riconducibile a una o più delle seguenti tipologie:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;

b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

2. Gli interventi del Piano definiti dalla programmazione regionale di cui all'art. 5, perseguono le seguenti finalità:

a) consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del decreto legislativo, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo, ove prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;

b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera, di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;

c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per i bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo;

d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire Poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del decreto legislativo;

e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, lettera e), e al fine di garantire uno sviluppo omogeneo del Sistema integrato sul territorio nazionale, ciascuna regione e provincia autonoma assegna di norma una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo del contributo annuale statale per interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) - formazione e coordinamenti pedagogici territoriali - da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo; per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, lettera b) e c) le regioni o province autonome che hanno una copertura dei posti nei servizi educativi dell'infanzia, rispetto alla popolazione residente da zero a tre anni, inferiore alla media nazionale secondo l'ultimo rapporto ISTAT, assegnano di norma una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo del contributo annuale statale per interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e b) destinati al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole dell'infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli per l'infanzia. Possono essere impiegate per il raggiungimento delle suddette quote anche le risorse afferenti al cofinanziamento regionale di cui all'art. 6.

4. Con il decreto di riparto possono essere fissati annualmente dei limiti alle risorse da destinare agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) nell'ambito delle programmazioni regionali, in considerazione degli altri canali di finanziamento dedicati a spese per interventi in materia di edilizia previsti dalla normativa vigente o da future disposizioni.

5. Per garantire l'efficacia degli interventi la programmazione regionale deve prevedere per ciascun beneficiario un'assegnazione non inferiore a euro 1.000,00.

6. Le risorse erogate rivenienti a seguito della completa attuazione degli interventi programmati sono impiegate dai comuni per finanziare ulteriori interventi, in ogni caso coerenti con le finalità del Piano, nel rispetto della normativa giuscontabile vigente. Dette risorse e i relativi interventi sono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'art. 8.