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Delibera Consiglio dei Ministri 05.10.2021

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione. (G.U. 09.04.2022, n. 84)

Art. 6 - Cofinanziamento regionale

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2017, l'assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 si realizza esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

2. Le regioni e le province autonome finanziano, con risorse proprie o comunitarie, la programmazione dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assicurate dallo Stato attraverso il decreto di riparto per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), b) e c).

3. La previsione del cofinanziamento regionale per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assegnate dallo Stato è condizione essenziale per accedere al finanziamento annuale. Nella programmazione delle risorse residuali relative all'esercizio finanziario 2021 le regioni e le province autonome esplicitano la quota di cofinanziamento di cui al presente articolo per l'intero importo assegnato per l'esercizio finanziario 2021.

4. Nel caso in cui entro la chiusura dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non sia pervenuta al Ministero la documentazione da cui si evince l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento regionale nella quota prevista al comma 2, le risorse sono riassegnate alla regione per l'annualità successiva, fermo restando l'obbligo del cofinanziamento nella percentuale prevista e sull'intero importo del finanziamento statale assegnato. La DGRUF - MI provvede a richiedere al Ministro dell'economia e delle finanze la conservazione delle risorse informando la DGOSVI - MI per la successiva comunicazione alla regione, al Tavolo e alla Conferenza unificata e per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo, fermo restando il termine di conservazione dei residui corrispondente a tre anni a decorrere dall'anno di provenienza delle risorse.

5. Le risorse che al termine dell'esercizio finanziario dell'ultimo anno di vigenza del presente Piano risultino complessivamente non erogate saranno conservate nel bilancio sulla base delle vigenti disposizioni in materia contabile. La DGRUF - MI adotta i provvedimenti attuativi, informando la DGOSVI - MI per la successiva comunicazione alla Conferenza unificata e per la redazione della relazione conclusiva al Parlamento.