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Delibera Consiglio dei Ministri 05.10.2021

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione. (G.U. 09.04.2022, n. 84)

Art. 8 - Monitoraggio della spesa per la realizzazione degli interventi

1. Nelle more dell'istituzione del sistema informativo nazionale di cui all'art. 10, anche ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto legislativo, le regioni e le province autonome, acquisiti i dati forniti dai comuni in forma singola o associata, trasmettono al Ministero la scheda di monitoraggio corrispondente all'allegato B nei termini fissati nei commi 4, 5, 6, 7, 8 del presente articolo. La scheda di monitoraggio regionale è da intendersi correttamente compilata decorsi trenta giorni dall'acquisizione della stessa senza che siano stati formulati rilievi dalla DGOSVI - MI. La Cabina di regia di cui all'art. 9 può apportare nel corso del periodo di vigenza del presente Piano modifiche alla suddetta scheda.

2. Nel caso di mancato invio al Ministero della scheda di monitoraggio o di non corretta compilazione della stessa entro il termine fissato nel decreto di riparto, la DGOSVI - MI, con apposita nota, invita le regioni inadempienti a provvedere all'invio della scheda di monitoraggio, informando anche il Tavolo, con l'avvertimento che fino all'acquisizione della scheda di monitoraggio correttamente compilata sarà sospesa l'erogazione delle risorse afferenti all'annualità successiva distribuite con il relativo decreto di riparto. La DGOSVI - MI comunica la mancata trasmissione della scheda di monitoraggio e la conseguente sospensione dell'erogazione delle risorse alla Conferenza unificata e lo rappresenta nell'ambito della redazione della relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.

3. La valutazione sulla realizzazione degli interventi attuati dai comuni con l'utilizzo del Fondo statale e del cofinanziamento regionale, e la coerenza degli stessi con la programmazione regionale spetta alle regioni e alle province autonome, secondo criteri e modalità autonomamente definiti, essendo le stesse responsabili dell'attività di programmazione delle risorse.

4. L'onere di monitoraggio relativo all'impiego delle risorse 2018 avviene attraverso l'invio alla DGOSVI - MI della relativa scheda entro il 30 settembre 2021 come previsto dal decreto ministeriale 19 dicembre 2019, n. 1160.

5. L'onere di monitoraggio relativo all'impiego delle risorse 2019 avviene attraverso l'invio alla DGOSVI - MI della relativa scheda entro il 30 settembre 2022.

6. L'onere di monitoraggio relativo all'impiego delle risorse 2020 avviene attraverso l'invio alla DGOSVI - MI della relativa scheda entro il 30 agosto 2023 come previsto dall'art. 4, comma 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 53.

7. L'onere di monitoraggio relativo all'impiego delle risorse afferenti all'esercizio finanziario 2021 avviene attraverso l'invio alla DGOSVI - MI della relativa scheda entro il 30 agosto 2024. La scheda di monitoraggio per l'impiego delle risorse 2021 è unica e comprende le risorse ripartite con i decreti di riparto che recepiscono le intese di cui all'art. 4, commi 1 e 2.

8. L'onere di monitoraggio relativo all'impiego delle risorse afferenti agli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025 avviene attraverso l'invio alla DGOSVI - MI della relativa scheda rispettivamente entro il 30 agosto 2025, 2026, 2027, 2028.

9. Per i suddetti riparti e relativi monitoraggi trovano applicazione le previsioni di cui al comma 2. La partecipazione ai monitoraggi è condizione per accedere al riparto delle risorse delle annualità successive.

10. La DGOSVI - MI può effettuare in qualsiasi momento verifiche a campione sull'utilizzo delle risorse da parte dei comuni e sugli interventi attivati dagli stessi in relazione agli obiettivi e alle tipologie di intervento previsti dal decreto legislativo, anche avvalendosi della collaborazione degli USR.