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Delibera Consiglio dei Ministri 05.10.2021

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione. (G.U. 09.04.2022, n. 84)

Formula iniziale

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

nella riunione del 5 ottobre 2021

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali»;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e in particolare l'art. 13 «Programma statistico nazionale»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e in particolare gli articoli 14 e 50;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2017, n. 692, concernente il riordino delle norme relative all'«Anagrafe nazionale degli studenti»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e in particolare l'art. 12, commi 107, lettera h), e 109;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, commi 180 e 181, lettera e);

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni», e in particolare l'art. 8 «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che incrementa il Fondo per il Sistema integrato zerosei di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, e in cui si precisa che per l'anno 2021 una quota parte dell'incremento, pari a euro 1.500.000, è destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2017, recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2018;

Considerato che il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, adottato con la citata deliberazione del Consiglio dei ministri, aveva durata triennale con scadenza nel 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 233, commi 1 e 2, che consentono di effettuare il riparto del Fondo di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 65 del 2017 afferente alle risorse dell'anno 2020 nelle more dell'adozione del Piano nazionale pluriennale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 65 del 2017;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2019, n. 1160, recante il riparto per l'esercizio finanziario 2019 del su richiamato Fondo;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 53, recante il riparto per l'esercizio finanziario 2020 del su richiamato Fondo;

Vista la nota prot. n. AOODGOSV 1177 del 20 gennaio 2021 di trasmissione alla Conferenza unificata delle schede di monitoraggio degli interventi posti in essere con le risorse delle annualità 2018 e 2019 e di riepilogo delle scadenze per l'invio delle stesse al Ministero da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto necessario adottare un nuovo Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione (d'ora in poi «Piano») nell'ambito di un arco temporale più ampio e funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici, con una durata quinquennale, al fine di proseguire le azioni volte a consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 65 del 2017, costituisce obiettivo strategico del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni «il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale»;

Tenuto conto che, secondo l'ultimo rapporto ISTAT del 27 ottobre 2020 denominato «Offerta di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia anno scolastico 2018/2019», risulta sussistente un ampio divario nell'offerta di servizi educativi tra Centro-nord e Mezzogiorno, registrandosi per l'anno scolastico 2018/2019 a livello nazionale una disponibilità di posti nei servizi educativi per la prima infanzia pari al 25,5 per cento dei potenziali utenti, mentre nel Sud è pari al 13,3 per cento e nelle Isole al 13,8 per cento;

Ritenuto, pertanto, di destinare a finalità perequative una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017 (d'ora in poi «Fondo») a decorrere dall'esercizio finanziario 2021;

Ritenuto di assegnare le predette risorse perequative alle regioni in cui sussiste un maggiore divario negativo rispetto alla media nazionale che rispettino i termini condivisi nell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata per la trasmissione della programmazione regionale degli interventi e per la partecipazione al monitoraggio sulla spesa;

Considerato altresì che, ai sensi del comma 4 dell'art. 12, del decreto legislativo n. 65 del 2017, il Ministero dell'istruzione provvede all'erogazione delle risorse del Fondo esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le regioni sulla base del numero di iscritti, della popolazione di età compresa tra zero e sei anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale;

Ritenuto di confermare per la durata del presente Piano la previsione di un cofinanziamento della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia a carico del bilancio regionale per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assicurate dallo Stato per ciascuna annualità di riparto del Fondo, secondo quanto già previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 53;

Ritenuto che la programmazione regionale debba connettersi al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 65 del 2017 e che a tal fine appare necessario, per uno sviluppo omogeneo del Sistema integrato nel territorio nazionale, che una quota parte di risorse assegnate a livello regionale sia destinata a specifiche azioni fatta salva la relativa attuazione delle stesse rimessa alle indicazioni presenti nelle programmazioni regionali;

Ritenuto che sia prioritario promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali e sostenere la qualificazione del personale educativo e docente attraverso iniziative formative da realizzarsi eventualmente in modo congiunto, anche in ragione della necessità di effettuare azioni di accompagnamento delle Linee guida pedagogiche per il Sistema integrato di cui all'art. 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 65 del 2017, in fase di definizione, e che a tale fine si ritiene congruo che le programmazioni regionali indirizzino di norma una quota non inferiore al 5 per cento del contributo annuale statale;

Tenuto conto della forte presenza del fenomeno degli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia che, calcolato sull'intera popolazione residente di due anni e non solo su quella che compie tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di iscrizione, raggiunge nelle regioni del Sud Italia percentuali tra il 22,01 per cento e il 29,47 per cento (fonte: sistema informativo Ministero dell'istruzione - dati dell'anno scolastico 2019/2020), percentuale che risulterebbe decisamente più elevata se calcolata sui soli residenti di due anni nati tra gennaio e aprile;

Considerato che l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2017 dispone che attraverso l'attuazione del Piano siano gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia e che, per raggiungere tale finalità, appare necessario che il Piano pluriennale rechi una specifica misura appositamente dedicata;

Tenuto conto della presenza più omogenea e diffusa sul territorio nazionale di scuole dell'infanzia statali e paritarie e della copertura delle suddette scuole nel territorio nazionale per una fascia che oscilla dall'87,81 per cento della popolazione residente tra i tre e i cinque anni (dato del Lazio a.s. 2019/2020 - fonte: sistema informativo Ministero dell'istruzione) al 95,60 per cento (dato dell'Umbria a.s. 2019/2020 - fonte sistema informativo Ministero dell'istruzione);

Ritenuto che, per contrastare il fenomeno degli anticipi di iscrizione alle scuole dell'infanzia, appare efficace adottare una specifica misura volta al potenziamento delle sezioni primavera di cui all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai bambini dai due ai tre anni, associate alle scuole dell'infanzia, in quanto la presenza più omogenea e diffusa delle scuole dell'infanzia in tutto il territorio nazionale garantisce la possibilità di copertura del servizio per i bambini della suddetta fascia di età nei territori privi di servizi educativi per l'infanzia, che, peraltro, corrispondono a quelli ove è maggiormente diffuso il fenomeno degli anticipi di iscrizione;

Tenuto conto che, al fine di una migliore integrazione delle strutture operanti sull'asse cronologico da zero a sei anni, appare opportuno favorire sul territorio nazionale la diffusione dei Poli per l'infanzia di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017, anche in considerazione della naturale vocazione degli stessi alla ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio funzionale alla effettiva operatività di forme di coordinamento pedagogico territoriale;

Considerato che l'art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017 prevede che le regioni, d'intesa con gli uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmino la costituzione di Poli per l'infanzia e che l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2017, disciplinante il Piano di azione nazionale pluriennale, prevede quale specifico obiettivo del Piano anche il progressivo potenziamento delle sezioni primavera;

Ravvisata la necessità, per le ragioni sopra riportate, di promuovere la diffusione dei Poli per l'infanzia, il potenziamento e la stabilizzazione delle sezioni primavera, al fine di contrastare il fenomeno degli anticipi di iscrizione alle scuole dell'infanzia e che, a tal fine, le regioni o province autonome che hanno una copertura dei posti nei servizi educativi dell'infanzia, rispetto alla popolazione residente da zero a tre anni, inferiore alla media nazionale secondo l'ultimo rapporto ISTAT, indirizzino di norma una quota non inferiore al 5 per cento del contributo annuale statale per interventi destinati al finanziamento di Poli per l'infanzia o di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole o inserite in Poli per l'infanzia;

Ritenuto di disciplinare attraverso specifico protocollo di intesa approvato dalla Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 281 del 1997 le modalità attraverso cui sono definiti i tempi di adeguamento dei sistemi informativi regionali al sistema informativo nazionale di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 65 del 2017, finanziato dall'art. 1, comma 969, della legge n. 178 del 2020;

Vista la nota prot. 32712 del 30 luglio 2021, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione ha trasmesso lo schema di deliberazione del Consiglio dei ministri, recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65»;

Visto il verbale della seduta della Conferenza unificata dell'8 luglio 2021, repertorio atti n. 82/C.U., dal quale risulta sancita l'intesa sullo schema di deliberazione in esame;

Rilevato che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che consentono al Consiglio dei ministri di adottare la deliberazione recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65»;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione;

Delibera: