Decreto legge 21.10.2021, n. 146
Capo II - Misure urgenti in materia di lavoro
1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.
2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa ivi previsto.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti di CISOA di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.