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D.P.C.M. 12.10.2021

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"». (G.U. 14.10.2021, n. 246)

Formula iniziale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che agli articoli 9 e seguenti reca disposizioni sulle «certificazioni verdi COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 9-ter del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Impiego delle certificazioni verde COVID-19 in ambito scolastico e universitario»;

Visto, altresì, l'art. 9, comma 2, lettera c-bis, e comma 4-bis, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che disciplina la certificazione verde COVID-19 rilasciata a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Vista la circolare del Ministero della salute prot. n. 40711 del 9 settembre 2021, recante «Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto un'infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi»;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening», e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 5;

Considerato che l'estensione della certificazione verde COVID-19 ai lavoratori del settore pubblico e privato incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate in ambito lavorativo;

Visti gli articoli 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico) e 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato) del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

Considerata la necessità di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo pubblico e privato per mezzo di funzionalità che consentano una verifica anche automatizzata del possesso delle certificazioni verdi del personale;

Ritenuto, a seguito della predetta estensione, di affidare il relativo controllo delle certificazioni verdi COVID-19 ai datori di lavoro pubblici e privati, o loro delegati;

Ritenuto pertanto necessario apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali n 363 dell'11 ottobre 2021;

Di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta: