Ordinanza Ministero della Salute 22.10.2021
1. Ai fini della presente ordinanza, si applicano le seguenti definizioni:
a) «certificazione verde COVID-19»: certificazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero certificato COVID digitale dell'UE di cui ai regolamenti UE 2021/953 e 2021/954;
b) «isolamento fiduciario»: periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario secondo le modalità di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
c) «PLF» o «passenger locator form»: modulo di localizzazione del passeggero, compilato in formato digitale nei termini e secondo la tempistica individuati con circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria.