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Ordinanza Ministero della Salute 22.10.2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 23.10.2021, n. 254)

Art. 2 -

1. Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.

2. Le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano a seguito di una vaccinazione anti SARS-CoV-2 validata dall'Agenzia europea per i medicinali e di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti a quelle italiane, anche per le finalità d'uso previste dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, anche nei termini di cui all'art. 14, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.