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Ordinanza Ministero della Salute 22.10.2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 23.10.2021, n. 254)

Art. 4 -

1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco D dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come già modificata dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, è sostituita dalla seguente:

«Elenco D

Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Uruguay; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao».

2. L'ingresso nel territorio nazionale a persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori di cui al comma 1 nei quattordici giorni antecedenti, è consentito alla contestuale presenza delle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli, del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency - EMA). Tale ultima certificazione è riconosciuta come equivalente a quella di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei regolamenti UE 2021/953 e 2021/954. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, possono, altresì, esibire la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l'avvenuta guarigione. Le certificazioni di cui al presente comma possono essere esibite in formato digitale o cartaceo;

c) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale. Il termine del test molecolare è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).3

3. In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera c), si applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

3

Lettera C) sostituita dall'art. 3, comma 2, Ordinanza Ministero della Salute 14.12.2021.