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Ordinanza Ministero della Salute 22.10.2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 23.10.2021, n. 254)

Art. 6 -

1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell'isolamento fiduciario, ove previsti, non si applicano nei casi di cui all'art. 51, comma comma 7, lettere d), e), h), i), m), n), p), q)5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

2. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 3, non si applicano alle ipotesi di cui all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), l) ed o), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonché:

1) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;

2) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;

3) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;

4) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

3. Nei casi di cui al comma 2, numeri 3) e 4), non si applica l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form.

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Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, Ordinanza Ministero della Salute 14.12.2021.