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Ordinanza Ministero della Salute 22.10.2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 23.10.2021, n. 254)

Art. 7 -

1. Per le finalità d'uso previste dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in conformità ai parametri individuati con circolare del Ministero della salute, le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d'America, sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.