Ordinanza Ministero della Salute 28.10.2021
Formula iniziale
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
Visto, in particolare, l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e, in particolare, l'art. 1, concernente i «Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento»;
Visto, altresì, l'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, concernente le misure di contenimento del contagio che si applicano in «zona bianca»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2020, n. 294, con la quale è stata avviata la sperimentazione del progetto relativo ai voli «Covid-tested» con destinazione l'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38, con la quale, tra l'altro, è stata rinnovata fino al 5 marzo 2021 la richiamata ordinanza ministeriale 23 novembre 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 marzo 2021, n. 59, con la quale la sperimentazione dei voli «Covid-tested» è stata estesa ai voli con destinazione l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 maggio 2021, n. 115, con la quale, tra l'altro, la sperimentazione dei voli «Covid-tested» è stata estesa ai voli provenienti dagli aeroporti di Canada, Giappone, Stati Uniti d'America (aeroporti internazionali di Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, Philadelphia e Washington DC), Emirati Arabi Uniti, con destinazione gli aeroporti internazionali «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli-Capodichino e «Marco Polo» di Venezia;
Visto, in particolare, l'art. 4 della richiamata ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, ai sensi del quale la disciplina dei voli «Covid-tested» con destinazione l'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa, l'aeroporto internazionale di Napoli - Capodichino e l'aeroporto internazionale «Marco Polo» di Venezia, oggetto di sperimentazione, produce effetti fino al 30 ottobre 2021, salvo eventuali proroghe;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 11 agosto 2021, recante «Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 agosto 2021, n. 192, con la quale la sperimentazione dei voli «Covid-tested», per i voli in partenza dagli aeroporti degli Emirati Arabi Uniti, è stata resa operativa, fino al 30 ottobre 2021, anche con destinazione l'aeroporto internazionale «Guglielmo Marconi» di Bologna;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 giugno 2021, n. 148;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 luglio 2021, n. 181, con la quale sono state reiterate, fino al 30 agosto 2021, le misure di cui alla citata ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 agosto 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 agosto 2021, n. 207, con la quale sono state reiterate, fino al 30 ottobre 2021, le misure di cui alla citata ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Considerato l'andamento nazionale e internazionale della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2, caratterizzato dalla prevalente circolazione della variante B.1.617.2, classificata come VOC dal World Health Organization;
Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in considerazione dell'attuale contesto epidemiologico, reiterare le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, citata in premessa;
Ritenuto, altresì, necessario, sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prorogare la disciplina relativa alla sperimentazione dei voli «Covid-tested», di cui alle citate ordinanze ministeriali 23 novembre 2020, 9 marzo 2021, 14 maggio 2021 e 11 agosto 2021;
Emana
la seguente ordinanza: