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Decreto M.I. 30.09.2021, n. 291

Assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Destinatari del finanziamento

Art. 2 -  Piano di assegnazione

Art. 3 -  Piano regionale di riparto

Art. 4 -  Obblighi di pubblicazione

Formula iniziale

Il Ministero dell'Istruzione

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare l'articolo 12 concernente le modalità di "concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, private e degli enti locali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", e in particolare l'articolo 1, comma 636 che stabilisce "Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado";

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e in particolare l'articolo 64 concernente "Disposizioni in materia di organizzazione scolastica";

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

Visto il decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6 di "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione", registrato dalla Corte dei conti in data 4 febbraio 2021 al n. 223;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" e in particolare l'articolo 58 che prevede al comma 5: "Per le medesime finalità di cui al comma 4 alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo 60 milioni di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore delle scuole dell'infanzia. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021. Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet: a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma; b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio" e al comma 5 bis: "La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5";

Visto il DMT 164114 dell'8 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2021 foglio n.1099, che ha predisposto una variazione di bilancio di euro 50 milioni, destinati alle scuole primarie e secondarie paritarie, in termini di competenza e cassa sul cap. 1477 - piano gestionale 1 "Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta" - missione 22 - programma 9 - azione 1, anno es. fin. 2021;

Ritenuto necessario, nelle more della variazione di bilancio di 10 milioni di euro da destinare alle scuole dell'infanzia, procedere al riparto del contributo di 50 milioni di euro a favore delle scuole paritarie primarie e secondarie;

Decreta

Art. 1 - Destinatari del finanziamento

1. Le risorse finanziarie, pari a 50 milioni di euro, stanziate dall'articolo 58, comma 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, finalizzate al contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali, compresa la Regione autonoma della Valle d'Aosta, in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie di ciascuna regione, sulla base dei dati presenti al sistema informativo del Ministero dell'istruzione, come da tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Gli Uffici Scolastici Regionali e la Regione autonoma della Valle d'Aosta provvedono alla successiva ripartizione dei contributi in favore delle scuole paritarie primarie e secondarie di ciascuna regione.

Art. 2 - Piano di assegnazione

1. Il Direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione provvederà, con appositi decreti, ad assegnare agli Uffici scolastici regionali e alla Regione autonoma della Valle d'Aosta lo stanziamento di euro 50 milioni, iscritto nel bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione sul capitolo 1477/1, sulla base dell'unita tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 - Piano regionale di riparto

1. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali e la Regione autonoma della Valle d'Aosta predispongono un piano di riparto regionale delle suddette risorse in favore delle scuole paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.

Art. 4 - Obblighi di pubblicazione

1. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali compresa la Regione autonoma della Valle d'Aosta provvedono all'erogazione delle suddette risorse in favore delle scuole paritarie a condizione che le stesse abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 58, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

2. La sussistenza delle condizioni indicate in tale disposizione viene attestata attraverso un'autodichiarazione da parte delle istituzioni scolastiche agli Uffici scolastici regionali, che effettueranno idonei controlli, anche a campione.

3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo erogato.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Allegato -Tabella di ripartizione

 

Regione Autonoma per la Valle d'Aosta euro 192.331
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo euro 326.595
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata euro 46.130
Ufficio scolastico regionale per la Calabria euro 540.297
Ufficio scolastico regionale per la Campania euro 8.440.332
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna euro 3.187.250
Ufficio scolastico regionale per il Friuli Ven. Giulia euro 668.665
Ufficio scolastico regionale per il Lazio euro 7.146.478
Ufficio scolastico regionale per la Liguria euro 1.277.789
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia euro 14.299.589
Ufficio scolastico regionale per le Marche euro 459.385
Ufficio scolastico regionale per il Molise euro 21.665
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte euro 3.338.167
Ufficio scolastico regionale per la Puglia euro 948.541
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna euro 456.290
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia euro 2.447.989
Ufficio scolastico regionale per la Toscana euro 1.979.320
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria euro 153.128
Ufficio scolastico regionale per il Veneto euro 4.070.059
Totale euro 50.000.000