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D.P.C.M. 16.09.2021

Definizione dei termini e delle modalità del trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (G.U. 30.10.2021, n. 260)

Art. 5 - Trasferimento di beni strumentali

1. Il DIS, senza pregiudizio per le proprie attività, trasferisce all'Agenzia i beni correlati alle funzioni trasferite, tra cui sistemi, attrezzature, postazioni di lavoro ed ogni altro bene strumentale. Il trasferimento può essere effettuato anche in fasi successive, fatto salvo quello relativo ai beni necessari ad assicurare la prima operatività dell'Agenzia che sono trasferiti dal DIS entro il 16 settembre 2021.

2. Il DIS assicura, altresì, con intesa, la prosecuzione, non oltre il 31 marzo 2022, dell'erogazione dei servizi inforrnatici necessari alla prima operatività dell'Agenzia, tra cui quelli per garantire la continuità del servizio del CSIRT Italia e del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, assicurandone la fruibilità dalla sede dell'Agenzia.