IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.C.M. 16.09.2021

Definizione dei termini e delle modalità del trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (G.U. 30.10.2021, n. 260)

Art. 6 - Trasferimento della documentazione

1. Il DIS e l'Agenzia disciplinano, con intesa, il trasferimento all'Agenzia della documentazione, anche classificata, relativa alle funzioni oggetto del trasferimento.

2. La documentazione viene trasferita all'Agenzia secondo il criterio della necessità per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 e nel rispetto della peculiarità della regolamentazione che disciplina la documentazione degli organismi di informazione per la sicurezza sulla base dell'art. 10 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Per il raggiungimento delle suddette finalità, il trasferimento della documentazione, fermo restando il trasferimento entro il 16 settembre 2021 della parte della documentazione necessaria alla prima operatività dell'Agenzia, può essere effettuato anche in fasi successive, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2021. Nelle more del completamento del trasferimento, il DIS assicura l'accesso alla documentazione secondo procedure che assicurino comunque la compartimentazione e il tracciamento degli accessi.