Legge 24.09.2021, n. 133
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111
All'articolo 1 è premesso il seguente:
«Art. 01 (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19). - 1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "dall'esecuzione del test" sono inserite le seguenti: "antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare"».
All'articolo 1:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: «Le attività didattiche» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «del sistema nazionale di istruzione, e nelle università» sono sostituite dalle seguenti: «educative, scolastiche e universitarie»;
alla lettera a), le parole: «di età inferiore ai sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università»;
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale»;
il terzo periodo è soppresso;
al comma 4, le parole: «o arancione» sono soppresse;
al comma 6:
all'alinea, le parole: «é inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
al capoverso Art. 9-ter:
al comma 1, le parole: «e universitario» sono sostituite dalle seguenti: «e delle scuole non paritarie e quello universitario»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.
1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni»;
al comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
al comma 4:
al primo periodo, dopo le parole: «I dirigenti scolastici» sono inserite le seguenti: «, o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato,», dopo le parole: «servizi educativi dell'infanzia» sono inserite le seguenti: «e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis», dopo le parole: «scuole paritarie» sono inserite le seguenti: «e non paritarie» e le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1»;
dopo il capoverso Art. 9-ter sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). - 1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.
Art. 9-ter.2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1»;
al comma 7, dopo le parole: «Le disposizioni» sono inserite le seguenti: «di cui», dopo le parole: «per quanto compatibili, anche» sono inserite le seguenti: «ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori,» e dopo le parole: «di alta formazione artistica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 8, le parole: «di cui commi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi»;
al comma 9, le parole: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale» e le parole: «convertito con modificazioni in legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»;
al comma 10, le parole: «di 358 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 70 milioni di euro»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi»;
alla rubrica, le parole: «del sistema nazionale di istruzione e nelle università» sono sostituite dalle seguenti: «educative, scolastiche e universitarie».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Accesso ai servizi sociali). - 1. Per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente) nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, sono assegnati, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici».
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso Art. 9-quater:
al comma 1:
alla lettera b), dopo le parole: «nello Stretto di Messina» sono aggiunte le seguenti: «e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti»;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie). - 1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie). - 1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.
5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74".
Art. 2-ter (Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 481, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
b) al comma 482, le parole: "282,1 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "396 milioni di euro per l'anno 2021";
c) al comma 483, le parole: "173,95 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "195,15 milioni di euro per l'anno 2021".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
All'articolo 3:
alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: «articoli 9-ter» sono inserite le seguenti: «, 9-ter.1, 9-ter.2»;
al comma 2, le parole: «commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale,».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di vaccinazioni equivalenti). - 1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "da SARS-CoV-2" sono aggiunte le seguenti: "e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio"».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 9-bis, 9-ter e 9-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater».
All'articolo 7:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In considerazione dei danni conseguenti all'attacco subito dai sistemi informatici di cui al comma 1, la regione Lazio può chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;
al comma 3, le parole: «dei siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «dei siti internet istituzionali».
All'articolo 8:
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre";
b) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
"3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre"».
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».