Circolare M.I. 16.09.2021, n. 1353
Sospensione del rapporto di lavoro del personale scolastico per mancato possesso o mancata validità della certificazione verde COVID-19. Modello.
Le misure per l'esercizio in sicurezza delle attività di questo anno scolastico 2021/22 sono ispirate "alla priorità" indicata nel decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 : svolgere in presenza i servizi educativi e l'attività didattica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.
Rinviando ai contenuti del parere tecnico dello scrivente del 13 agosto t.s., prot. n. 1237, circa i contenuti del richiamato decreto-legge, con il proposito di continuare ad affiancare le istituzioni scolastiche negli adempimenti correlati all'attuazione della norma, ci si sofferma con la presente sulla sospensione del rapporto di lavoro del personale scolastico per mancato possesso o mancata validità della certificazione verde COVID-19.
L'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 - inserito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 111/2021 - sino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, ha introdotto per "tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione" l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione a scuola della certificazione verde e, per i dirigenti scolastici, quello corrispondente di verifica.
Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, ha poi esteso l'obbligo della certificazione verde al personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
A fronte dell'obbligo richiamato, il decreto-legge n. 111/2021 ha definito le conseguenze connesse al mancato rispetto dell'obbligo di possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico che, a
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