Nota M.I. 22.09.2021, prot. n. 1407
Certificazioni verdi rilasciate dalla Repubblica di San Marino - applicazione del de creto legge 6 agosto 2021, n. 111.
Con riferimento all'oggetto si evidenzia che la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1273 della Commissione europea del 30 luglio 2021 ha stabilito, all'art. 1, che "Al fine di agevolare l'eserci zio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati COVID-19 relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione rilasciati da San Marino conformemente al sistema «smdcc» devono essere equiparati a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953".
Si richiama, inoltre, l'articolo 6 del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, ai sensi del quale "ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'A genzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, 9-ter e 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87".
Le SS.LL. vorranno pertanto attenersi alle suddette disposizioni nello svolgimento delle operazioni di controllo previste dalla normativa vigente in materia di certificazione verde nelle istituzioni scolastiche.